Riconoscimento biometrico: cosa è e perchè è un utile strumento in funzione del GDPR
Attualmente, col termine "biometria" si indica una vasta tipologia di tecnologie pensate per verificare l'identità di un soggetto analizzando e misurando le caratteristiche fisiche/comportamentali dell'utente. Per fare qualche esempio, sono tecnologie di riconoscimento biometrico quelle che riconoscono un soggetto a partire dai tratti somatici del volto, oppure dalle impronte digitali (fingerprint) o dall'iride o della retina ecc...
- la componente hardware, che acquisisce il dato biometrico (sensori e scanner...)
- la componente software che consente, tramite l'impiego di algoritmi matematici, di analizzare i dati raccolti e confrontarli con quelli acquisiti in precedenza: si riconduce così il dato raccolto ad una specifica persona e la si riconosce proprio da tali informazioni.
- l'art 22, che chiarisce che che il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento (principio di accountability).
- l'art.32, del quale citiamo un passaggio:
"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento."